Maurizio Lupi

 Approfondimento: incentivi fiscali per l'aquisto di mobili ed elettrodomestici
Dicembre 19, 2013

Approfondimento: incentivi fiscali per l'aquisto di mobili ed elettrodomestici

(Aggiornato 19 dicembre) Si può fruire di una detrazione Irpef del 50% anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici legati alla ristrutturazione edilizia di un edificio. Ecco i dettagli.

 
AGGIORNAMENTO 19 DICEMBRE

La legge di stabilità proroga gli incentivi dando un segnale forte per le famiglie. Dal 2014 le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie rimangono al 50% e riguardano anche i mobili. Anche le detrazioni sul risparmio energetico restano al 65%.
 
 
AGGIORNAMENTO 2 DICEMBRE
L’Agenzia delle Entrate ha curato le risposte a queste domand frequenti. LEGGETE ANCHE: Domande e risposte per ottenere gli incentivi sulle ristrutturazioni
 
AGGIORNAMENTO 15 NOVEMBRE
Secondo l’Osservatorio Findomestic, le previsioni d’acquisto a tre mesi degli italiani aumenteranno del 15% per il grandi elettrodomestici e del 18% per i piccoli con una relativa crescita del budget a disposizione.
Per esempio le caldaie, tra gli elettrodomestici più richiesti in questo periodo, si è già registrato un aumento del 25% per le caldaie a condensazione rispetto a quelle tradizionali.
 
Un’altra novità importante varata dal CdM è l’allargamento della detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Con questo provvedimento si prevedono consumi per 1.8 miliardi di euro nel 2013, sostenendo un fondamentale settore dell’economia italiana che è in forte difficoltà. Infatti si tutelano circa 8.000 posti di lavoro e 1.800 piccole imprese.
Questo post si basa sulla guida dell’Agenzia delle Entrate.
 
QUANDO SI PUO’ AVERE
Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomesticidi classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per avere la detrazione è quini indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
 
PER QUALI INTERVENTI
Le spese per gli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio devono essere sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

  • Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali)
  • Manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali
  • Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
  • Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile

Per le parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.
ATTENZIONE > Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla  comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 
PER QUALI ACQUISTI
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
Mobili nuovi
Per esempio: letti – armadi – cassettiere – librerie – scrivanie – tavoli – sedie – comodini – divani – poltrone – credenze – materassi – apparecchi di illuminazione mentre è escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.
 
Elettrodomestici nuovi
Di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi – congelatori – lavatrici asciugatrici – lavastoviglie apparecchi di cottura – stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche – forni a microonde apparecchi elettrici di riscaldamento radiatori elettrici – ventilatori elettrici apparecchi per il condizionamento.
 
COME SI OTTIENE
La detrazione per l’acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche.
 
IMPORTO DETRAIBILE
La detrazione del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari  avrà diritto più volte al beneficio.
 
I PAGAMENTI
Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:

  • la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
 
I DOCUMENTI DA CONSERVARE

  • ricevuta del bonifico
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

 

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